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Ricerca clinica in emergenza nell'ictus
cerebrale acuto: proposta di criteri condivisi per la valutazione etica dei
protocolli
questo contributo è stato presentato a
STROKE2001, Firenze, 19-20 febbraio 2001.
Il documento originale era condiviso dall'Istituto di Bioetica dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma, ed aveva il patrocinio della SIBCE (Società per
la Bioetica e i Comitati di Etica). Questa versione aggiornata è attualmente in
valutazione. L'informazione sulla condivisione di questi principi, se
confermata, verrà indicata nella versione on-line.

Premessa
-
L'ictus cerebrale è un'emergenza medica, e come tale va
considerato nella fase iperacuta e acuta.
-
Esistono possibilità di intervento nella fase acuta
dell'ictus cerebrale, tali da migliorare la probabilità di sopravvivenza e
le probabilità di ridurre il danno conseguente all'evento. Ancora maggiori
possibilità si prevedono nell'immediato futuro. Tali interventi includono
misure farmacologiche e non farmacologiche. Attualmente, le più ampiamente
applicabili – ovvero quelle che potrebbero beneficiare il maggior numero di
malati – sono le procedure assistenziali non farmacologiche (vedi anche §
8.7.1).
-
Tutte le possibilità di intervento note finora sono
vincolate ad una finestra terapeutica. Nel caso degli interventi
farmacologici ad oggi disponibili, tale finestra è limitata con indicazioni
per una riduzione dell'effetto atteso in caso di intervento tardivo. Nel
caso di interventi non farmacologici, tale finestra è più ampia e gli
interventi possono iniziare anche dopo la fase iperacuta.
-
La maggior parte delle possibilità di intervento
disponibili e in sviluppo richiedono la validazione in studi clinici
adeguatamente progettati.
-
Ogni studio clinico deve essere previamente valutato da un
Comitato di Etica (CdE). Le dimensioni degli studi clinici sono tali da
imporre il disegno multicentrico, spesso multinazionale. La disparità dei
criteri di valutazione dei protocolli da parte dei diversi CdE causa un
allungamento dei tempi di esecuzione degli studi e a volte l'esclusione di
centri che potrebbero dare un utile contributo al completamento della
ricerca. Ciò implica un ritardo nella validazione (o reiezione) delle nuove
proposte terapeutiche, contribuendo ad esporre a rischi evitabili un numero
elevato di pazienti che potrebbero beneficiare dell'uso di trattamenti
efficaci, e della cancellazione di trattamenti non efficaci o dannosi.

Scopo
Proporre un insieme di criteri per la valutazione etica dei
protocolli di ricerca clinica in emergenza nell'ictus acuto, condivisibili dai
CdE coinvolti nel rispetto dell'autonomia di ciascuno di essi, così da
facilitare la stesura e la valutazione di protocolli di ricerca multicentrici.

Fondamenti
Il fondamento di questi criteri si ritrova:
-
per il profilo medico della ricerca nell'ictus acuto, nelle
linee guida SPREAD nella versione corrente;
-
per il fondamento etico della protezione da accordare ai
soggetti della sperimentazione nell'essere umano, nella Dichiarazione di
Helsinki nella revisione corrente;
-
per gli aspetti di buona pratica clinica nella ricerca in
emergenza, nel documento CPMP/ICH/135/95, recepito dal Ministero della
Sanità Italiano con decreto 15.07.1997
e, nuovamente, con il Decreto
Legislativo 211 del 2003.
-
per gli aspetti specificamente connessi al consenso
informato negli studi in emergenza il riferimento operativo principale è
costituito dal documento "Guidance for Institutional Review Boards,
Clinical Investigators and Sponsors. Exception from Informed Consent
Requirements for Emergency Research. Draft Guidance, 30.03.2000" della
FDA USA.
-
per gli aspetti relativi agli studi non a fini industriali
("promossi da struttura o ente o istituzione pubblica o ad essa equiparata o
fondazione o ente morale, di ricerca e/o sanitaria o associazione/societa'
scientifica o di ricerca non a fini di lucro o Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico o persona dipendente da queste strutture e che svolga
il ruolo di promotore nell'ambito dei suoi compiti istituzionali"), nel DM
del 17 dicembre 2004 sulla ricerca indipendente (DM 17/12/2004. Prescrizioni
e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a
quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte
integrante dell'assistenza sanitaria. G.U. 22/02/2005 no. 43).
Va ricordato che gli studi non a fini
industriali conformi a quanto indicato nel DM 17 dicembre
2004 non sono soggetti al versamento della tariffa per il
rilascio del parere unico del CdE, per l'accettazione o il
rifiuto di detto parere da parte di altri CdE né per il
rilascio dell'autorizzazione dell'Autorità competente locale
o nazionale indicato nel D.Lgs. 24 giugno 2003, n.211.

Criteri
I criteri proposti per la valutazione etica-approvazione da
parte di un CdE di un protocollo di ricerca in emergenza nell'ictus cerebrale
sono i seguenti:
-
il protocollo deve avere come
prospettiva il beneficio diretto per il singolo soggetto partecipante.
Ciò significa che tutti i soggetti che entrino in un qualunque braccio del
protocollo ricevono un trattamento (farmaco o procedura) che, sulla base dei
dati scientifici disponibili al momento della valutazione del protocollo,
offra la prospettiva di benefici diretti proporzionati ai rischi prevedibili
dalla partecipazione allo studio. Ciò non esclude la possibilità
dell'impiego di studi contro placebo (in aggiunta al trattamento standard
e/o di solo supporto). Dovrà comunque essere data una spiegazione
rigorosamente giustificata, sia nel protocollo sia nella scheda informativa
per i soggetti/sostituti, delle alternative scelte sia sotto il profilo
scientifico, sia sotto il profilo del rapporto rischio-beneficio per ciascun
braccio di trattamento. Rimangono non approvabili i protocolli di studi in
emergenza che non prevedano un potenziale beneficio diretto per il soggetto
di sperimentazione a meno che, come indicato dalla Convenzione europea di
bioetica, sussistano le condizioni di assenza totale di rischio nelle quali
uno studio potrebbe essere approvato anche in pazienti di questo tipo,
situazione che non ci sembra ipotizzabile nel caso dell'ictus acuto. Il
protocollo dovrà essere articolato e documentato come indicato nel
D.Lgs. 24 giugno 2003, n.211, nel
documento CPMP/ICH/135/95 e nei documenti da questi richiamati a tale
proposito.
-
criteri di inclusione e di esclusione.
I criteri di inclusione dovranno essere coerenti con quanto noto dalla
letteratura clinica e/o sperimentale per i singoli interventi previsti. In
particolare, tali criteri dovranno conformarsi all'ammissione di soggetti
per i quali il beneficio presumibile sia proporzionato al rischio
prevedibile, escludendo coloro per i quali ciò non può essere documentato.
Inoltre, dovranno essere previste procedure tali da non ammettere al
trattamento sperimentale, anche se eligibili, quei soggetti che mostrino
direttamente o a un esame della documentazione disponibile all'ammissione,
motivazioni (religiose, etiche, o di altra natura) che facciano sospettare
che il soggetto, se in grado di esprimere la propria volontà, rifiuterebbe
la partecipazione allo studio.
-
disegno sperimentale. Sotto il
profilo etico non vi sono raccomandazioni di un disegno sperimentale in
particolare; questo, comunque, deve essere adeguato allo scopo di fare
raggiungere una valutazione corretta per significatività, potenza e
condivisibilità delle conclusioni, se il trattamento (farmaco o procedura)
in esame esplica l'effetto ipotizzato.
-
finestra terapeutica. Il
protocollo dovrà indicare chiaramente, giustificandola sulla base delle
informazioni scientifiche note (che possono anche essere di natura
sperimentale o fisiopatologica), la finestra terapeutica da prendere in
considerazione per il trattamento in emergenza. Su questa base, il
protocollo dovrà indicare la sequenza temporale, e la quantità di tempo,
da allocare alle singole procedure da eseguire nell'arco di tale finestra
affinché il trattamento possa essere attuato. Una di queste procedure deve
essere il consenso informato (vedi sotto). La definizione delle procedure
operative standard per arrivare al trattamento dovrà tenere conto, ove
appropriato, dell'eventuale perdita progressiva dell'efficacia presumibile
del trattamento all'avvicinarsi della scadenza della finestra temporale. Il
livello di dettaglio della procedura dipenderà dalla minore o maggiore
ampiezza della finestra terapeutica. Per interventi successivi alla fase
iperacuta, vanno indicati i criteri che determinano il termine di tale fase.
-
consenso informato. Il consenso
informato (costituito da scheda informativa, modulo per l'emissione del
consenso e documentazione del consenso) è elemento imprescindibile di
ciascuna ricerca clinica. Tuttavia, nel caso dell'ictus acuto, ottenere il
consenso informato direttamente dal soggetto è spesso impossibile, tenuto
conto della brevità della finestra terapeutica e delle condizioni
neurologiche del soggetto.
-
Il protocollo dovrà comunque prevedere una procedura di
consenso informato da parte del soggetto, eventualmente tramite testimone
imparziale in caso di capacità neurologica in presenza di paresi
dell'arto necessario per la firma, per i casi - presumibilmente pochi - in
cui tale procedura sia applicabile.
-
Il protocollo dovrà prevedere una procedura per la
ricerca di decisori sostitutivi (rappresentanti legalmente riconosciuti o
quanto meno membri della famiglia del soggetto) che possano prendere una
decisione per conto del soggetto, se questi è incapacitato. Si noti però
che il consenso dato dal familiare non ha valore sul piano legale: è da
acquisire nel senso di testimonianza di assenza di motivazioni contrarie
che avrebbe potuto esprimere il loro congiunto e così dovrebbe essere
configurato nel modulo Tuttavia il protocollo dovrà anche prevedere un
limite temporale preciso alla ricerca di tali soggetti, in maniera da non
esaurire la finestra terapeutica disponibile e quindi rendere non più
terapeuticamente utile l'intervento previsto dal protocollo. La procedura
di consenso in questo caso dovrà prevedere il consenso informato scritto
da parte del decisore sostitutivo, e l'annotazione di tale evento in
cartella clinica.
-
Il protocollo dovrà prevedere una procedura per la
partecipazione senza consenso, nel caso il soggetto sia incapace di
emettere direttamente il consenso, e non si sia reperito un decisore
sostitutivo nell'arco di tempo assegnato alla sua ricerca. In tale caso si
ritiene eticamente accettabile l'intervento in quanto situazione di
emergenza nella quale tutti gli interventi preconizzati dai diversi bracci
del protocollo si configurano nell'interesse della salvaguardia di vita,
salute e integrità del soggetto; non vi sono elementi che facciano
ritenere che il soggetto, se informato, avrebbe rifiutato la
partecipazione (vedi punto b); la decisione se intervenire o meno deve
essere presa entro una finestra terapeutica ben definita per poter essere
utile. Tale evento dovrà comunque essere annotato in cartella.
-
Il protocollo dovrà prevedere una procedura affinché il
soggetto riceva l'informazione prevista per il consenso non appena abbia
recuperato le necessarie capacità. Tale circostanza dovrà essere
annotata in cartella. Nel caso lo studio proceda oltre la fase acuta, un
eventuale dissenso espresso a questo punto dovrà implicare l'uscita del
soggetto dallo studio senza pregiudizi. La stessa procedura dovrà essere
applicata in caso di intervento senza consenso, non appena si renda
reperibile un decisore sostitutivo, qualora perdurino le condizioni di
incapacità del soggetto. L'informazione al decisore sostitutivo dovrà
essere data anche in caso di decesso del soggetto prima della
reperibilità del decisore stesso.
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aspetti assicurativi. Tutti i
partecipanti a uno studio clinico devono avere una copertura assicurativa
per eventuali eventi negativi causati dalla loro partecipazione allo studio.
Ciò si applica ovviamente anche a questi studi. Senza voler vincolare
l'autonomia dei singoli CdE, si ritiene che questa si debba estendere
dall'inizio dello studio fino al mese successivo all'ultima esposizione
dell'ultimo soggetto partecipante. Non vi sono infatti fondamenti
scientifici o epidemiologici che possano giustificare una estensione
temporale maggiore in questo tipo di studi.
In conformità al DM 17/12/2004, per le sperimentazioni che rispettano i
criteri indicati nel decreto (sperimentazioni cliniche ai fini del
miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza
sanitaria, anche di farmaci purché utilizzati come già autorizzati), le
relative assicurazioni sono invece ricomprese nell'ambito della copertura
assicurativa prevista per l'attività clinica generale o di ricerca della
struttura, senza necessità di polizze specifiche.
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pubblica disponibilità
dell'informazione. In conformità con la Dichiarazione di Helsinki,
il protocollo e i risultati della ricerca dovranno
essere pubblicamente disponibili, anche in caso di esito negativo. Il
protocollo dovrà prevedere una procedura per adeguarsi a questi requisiti.
-
comitato di valutazione della
sicurezza. Il protocollo di ricerca dovrà prevedere la costituzione,
le procedure di funzionamento e i poteri decisionali da attribuire a un
comitato di valutazione della sicurezza (vedi anche documento
CHMP/EWP/5872/03 del 18 novembre
2004: Guideline on Data Monitoring Committees). Tale comitato:
-
è costituito da esperti di clinica, biostatistica e
bioetica indipendenti da studio, istituzione e sponsor;
-
questo comitato è una entità distinta dal CdE;
-
ha accesso ai dati grezzi in chiaro a scadenze
predefinite, generalmente al raggiungimento di quote predefinite di
arruolamento e al raggiungimento di quote predefinite di valutazioni
finali;
-
sulla base degli esiti e degli eventi avversi valuta la
proporzionalità del beneficio osservato rispetto ai rischi osservati;
-
ha il potere di modificare o interrompere lo studio in
corso quando i benefici attesi dall'intervento in studio sono stati
dimostrati in maniera inequivocabile, o i rischi di uno dei bracci dello
studio sono superiori a quanto atteso alterando i criteri
rischio-beneficio in base ai quali lo studio era stato approvato;
-
di tutta l'attività di questo comitato (procedure,
decisioni, ecc.) dovrà essere data informazione al CdE nell'ambito del
suo compito di monitoraggio delle sperimentazioni approvate.
Nel caso di studi non a fini industriali, tale comitato non
è specificamente previsto. Tuttavia, poiché il promotore unico è anche
responsabile per i compiti di farmacovigilanza e di comunicazione di
interruzione della sperimentazione, è auspicabile che tale comitato venga
istituito anche in tale caso.

Conclusione
Si ritiene che questi criteri possano essere condivisibili dalla
maggior parte se non da tutti i CdE italiani. Si propone che vengano considerati
riferimento standard per accelerare e standardizzare la valutazione etica dei
protocolli di ricerca nell'ictus acuto.
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